Approfondimenti normativiIl “phishing” è finalizzato alla cattura di codici utente e password che permettano l´accesso telematico a conti correnti bancari o ad altri servizi. Il modus operandi utilizzato è, solitamente, il seguente. Viene inviato alla vittima un messaggio di posta elettronica, che sembra provenire dalla sua banca o dalla società che gestisce il servizio utilizzato, in cui si segnala un problema al sistema di vario genere e la necessità di visitare il sito web di "Home banking" o di gestione del servizio utilizzato. Nel messaggio è anche contenuto l´invito ad andare sulla "home page" della banca con cui si ha il conto corrente gestito on line, cliccando direttamente sul link riportato nella mail. Il link conduce ad una finestra su cui digitare la "user-id" e la "password" di accesso al servizio. Ovviamente questa pagina web non è realmente quella della banca o del servizio, ma un’altra identica ad essa. In seguito all´inserimento dei dati personali richiesti appare un messaggio che informa sull´impossibilità di effettuare la connessione per assenza di collegamento. I codici inseriti e appena carpiti vengono poi utilizzati dai truffatori per effettuare dei collegamenti al vero sito della banca on line o del servizio Le operazioni che abbiamo descritto sono quelle maggiormente utilizzate nei casi di phishing ed al riguardo è ipotizzabile la violazione delle seguenti norme:
Certamente potrebbe essere ravvisabile la condotta del procurarsi abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all´accesso ad un sistema informatico o telematico. Qualora l´ignaro utente non inserisca i propri codici di accesso nel form contenuto nella pagina web fraudolenta potremmo comunque ipotizzare la commissione del tentato delitto. L’ articolo 56 c.p. stabilisce infatti che, chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l´azione non si compie o l´evento non si verifica.
Potrebbero anche ravvisarsi gli estremi per la commissione del reato di truffa. É però necessario che l´autore del reato agisca con dolo specifico atto ad ottenere un ingiusto profitto con danno altrui.
Chi legittimamente detiene il diritto d’autore relativo alla pagina web riprodotta fraudolentemente potrebbe, facendo valere tale diritto, denunciare la riproduzione e la diffusione della propria opera . |