Approfondimenti normativi*L’illecito utilizzo di carte di debito e credito nella rete Internet è considerato nel “sentire popolare” il classico esempio di frode informatica. Tuttavia lo stesso non è sanzionato con l´art. 640 ter titolato “Frode informatica” e le motivazioni sono le seguenti. Nell´illecito utilizzo di carte di credito, infatti, non si ravvisa l´alterazione di un sistema informatico o l´intervento su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, condotte necessarie per la realizzazione della frode informatica . L’articolo di legge utilizzato per sanzionare l´illecito utilizzo di carte di credito sulla rete Internet è invece il numero 12 della legge 197 del 1991 che dice testualmente: Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 a 1549 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi. Il quadro delineato dal sopra menzionato articolo risulta il seguente: PENA:
Nel 1991 il legislatore, per fronteggiare il fenomeno connesso all´utilizzo fraudolento delle carte di credito o qualsiasi altro analogo documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ha inserito una nuova fattispecie penale (art.12 L.197/91) con l´obiettivo di inasprire le pene per una serie di condotte riferibili all´uso fraudolento delle stesse. Le transazioni di solito avvengono con accrediti a favore di società estere che gestiscono le transazioni on-line per conto di siti web che vendono prevalentemente immagini pornografiche o servizi telematici. In questo caso la compravendita viene effettuata direttamente per via telematica riguardando beni immateriali che non necessitano, pertanto, di essere recapitati presso un indirizzo fisico . Poichè questo genere di reato viene commesso anche in danno di soggetti che non hanno mai usato carte di credito per compiere operazioni on line, è evidente che i numeri della carta non vengano intercettati mentre viaggiano in Rete, ma che gli autori della truffa ne siano comunque venuti a conoscenza in uno dei seguenti modi:
Si evidenzia che, qualora un soggetto, illecitamente, effettuasse acquisti effettuando pagamenti per mezzo di carta di credito sulla rete Internet semplicemente utilizzando i dati carpiti ( numero della carta di credito e data di scadenza), pur non essendo fisicamente in possesso della carta a cui i codici si riferiscono, esso porrebbe in atto due diverse figure di reato: quello previsto dall´ art 12 e quello previsto dall´ art 640 C.P. Infatti, nel momento in cui il soggetto utilizza indebitamente il codice della carta di credito, provocando un danno ingiusto al legittimo titolare, si configura la violazione dell´ art. 12 mentre, nel momento in cui con l´utilizzo illecito della carta di credito viene perfezionato il contratto di acquisto del bene avremo la violazione dell´ art 640 C.P. * Articolo redatto da M.V. - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |