Carte di credito e Bancomat



    Approfondimenti normativi*

    L’illecito utilizzo di carte di debito e credito nella rete Internet è considerato nel “sentire popolare” il classico esempio di frode informatica. Tuttavia lo stesso non è sanzionato con l´art. 640 ter titolato “Frode informatica” e le motivazioni sono le seguenti. Nell´illecito utilizzo di carte di credito, infatti, non si ravvisa l´alterazione di un sistema informatico o l´intervento su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, condotte necessarie per la realizzazione della frode informatica . L’articolo di legge utilizzato per sanzionare l´illecito utilizzo di carte di credito sulla rete Internet è invece il numero 12 della legge 197 del 1991 che dice testualmente:

    Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante.

    Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 a 1549 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.

    Il quadro delineato dal sopra menzionato articolo risulta il seguente:

    PENA:

    • reclusione da uno a cinque anni e multa da 309 a 1549 euro
    PROCEDIBILITÀ:
    • a querela della persona offesa
    • d’ ufficio

    Nel 1991 il legislatore, per fronteggiare il fenomeno connesso all´utilizzo fraudolento delle carte di credito o qualsiasi altro analogo documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all´acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ha inserito una nuova fattispecie penale (art.12 L.197/91) con l´obiettivo di inasprire le pene per una serie di condotte riferibili all´uso fraudolento delle stesse.
    In particolare tale norma, prevedendo un limite edittale di pena maggiore rispetto al reato di cui all´art.640 c.p.(truffa), articolo precedentemente applicato alle condotte in argomento, oltre a stabilire la procedibilità d’ufficio ha attribuito la competenza, prima ancora dell´istituzione del giudice unico, al tribunale. L’applicazione di tale normativa ha consentito agli uffici di Polizia impegnati nel contrasto a tali manifestazioni criminose di ottenere ottimi risultati e scoprire sempre nuove modalità di perpetrazione del reato. La diffusione di Internet e la possibilità di effettuare pagamenti on line attraverso la carta di credito ha offerto nuovi spazi per coloro che intendono servirsi di tale strumento per compiere illeciti dando vita ad una casistica che ha assunto una crescita notevole. Le truffe per via telematica assumono proprie peculiarità soprattutto se rapportate a quelle perpetrate con i sistemi tradizionali (sempre attraverso l´uso di carte di credito).Una prima caratteristica evidenzia che la media della somma truffata per ogni singola transazione è molto modesta, dell´ordine di qualche decina di euro. Un secondo elemento riguarda la sostanziale stabilità del numero delle truffe commesse con i sistemi tradizionali a fronte di quelle perpetrate via Internet che registrano invece un aumento esponenziale.

    Le transazioni di solito avvengono con accrediti a favore di società estere che gestiscono le transazioni on-line per conto di siti web che vendono prevalentemente immagini pornografiche o servizi telematici. In questo caso la compravendita viene effettuata direttamente per via telematica riguardando beni immateriali che non necessitano, pertanto, di essere recapitati presso un indirizzo fisico . Poichè questo genere di reato viene commesso anche in danno di soggetti che non hanno mai usato carte di credito per compiere operazioni on line, è evidente che i numeri della carta non vengano intercettati mentre viaggiano in Rete, ma che gli autori della truffa ne siano comunque venuti a conoscenza in uno dei seguenti modi:

    1. agire come “merchant account” cioè offrire un servizio di intermediazione per poi riutilizzare illecitamente i numeri di carta di credito di cui si è entrati in possesso;
    2. aver generato numeri di carta di credito utilizzando generatori software ad hoc;
    3. avere complici all´interno delle strutture finanziarie che si occupano della gestione delle carte di credito;

    Si evidenzia che, qualora un soggetto, illecitamente, effettuasse acquisti effettuando pagamenti per mezzo di carta di credito sulla rete Internet semplicemente utilizzando i dati carpiti ( numero della carta di credito e data di scadenza), pur non essendo fisicamente in possesso della carta a cui i codici si riferiscono, esso porrebbe in atto due diverse figure di reato: quello previsto dall´ art 12 e quello previsto dall´ art 640 C.P. Infatti, nel momento in cui il soggetto utilizza indebitamente il codice della carta di credito, provocando un danno ingiusto al legittimo titolare, si configura la violazione dell´ art. 12 mentre, nel momento in cui con l´utilizzo illecito della carta di credito viene perfezionato il contratto di acquisto del bene avremo la violazione dell´ art 640 C.P.

    * Articolo redatto da M.V. - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni