L’articolo 9 della Legge 547/93, ha inserito nel codice penale l´articolo
635 bis titolato “Danneggiamento di sistemi informatici e telematici ”.
Successivamente le norme di recepimento sulla Convenzione di Bupadest di cui
alla Legge nr.48/08, oltre che modificare il titolato del citato articolo
in
“ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” , hanno introdotto
nell’attuale codice penale, nuove ipotesi di reato inserite nel capo I dedicato
ai “Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone”,
come qui di seguito indicato:
L’articolo 635bis recita “ salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,
dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da 6 mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza
di cui al numero 1) dal secondo comma del’articolo 635 ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema,
la pena della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’Ufficio:”
Art. 635ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette
un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva
la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è
della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo
635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Art. 635quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). “
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante
le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione
o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,
rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui
o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo
comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Art. 635quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità). “ Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è
diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne
gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico
o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in
tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a
otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Tutte le fattispecie sono aggravate laddove si configurino le circostanze
previste dal secondo comma del’articolo 635 anche se, realisticamente, le
ipotesi applicabili risulteranno essere:
• Danneggiamento commesso con violenza alla persona o minaccia;
• Fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La particolare considerazione della pericolosità sociale insita nel
danneggiamento di sistemi informatici e telematici ha fatto sì, invero,
che il legislatore abbia previsto che il reato possa essere perseguibile d´ufficio
mentre il mero danneggiamento di dati, informazioni e programmi relativi a
soggetti privati è punito con la querela della persona offesa. In quest’ultimo
caso, occorrerà che il soggetto passivo del fatto illecito si attivi
entro tre mesi dalla conoscenza del fatto reato al fine di manifestare la
propria volontà a perseguire l’illecito. La nuova normativa ha, inoltre,
meglio evidenziato le modalità di “danneggiamento” attraverso cui si
configura la fattispecie criminosa includendovi, come già sopra meglio
evidenziato, tutta una serie di ipotesi che ampliano, difatti, lo spettro
delle fattispecie criminalmente rilevanti.
Alla luce della nuova normativa, inoltre, particolare attenzione è
stata dedicata alla soglia di punibilità.
La semplice “condotta” diretta alla commissione del reato, infatti, con eccezione
di quanto previsto dall’art. 635 bis, è di per sé già
punibile non essendo necessario provare che il comportamento del reo raggiunga
lo scopo prefissato, venendo quest’ultimo ad influire solo sulla quantificazione
della pena.
Il legislatore anticipa la soglia di punibilità al fine di meglio sottolineare
e quindi sanzionare tutta una serie di comportamenti illeciti riscontrati
in questi anni.
La previsione di queste nuove forme di reato ha, difatti, annullato qualsivoglia
riferimento all’art. 420 del C.P. che faceva riferimento ai reati di “attentati
ad impianti di pubblica utilità”. Si è scelto volutamente di
codificare autonomamente tutti quei comportamenti delittuosi commessi ai danni
di “Enti pubblici o, ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”.
E’ chiaro che l’attuale normativa ha inteso perseguire tutti quei comportamenti
illeciti diretti ad arrecare danno ai sistemi informatici o telematici utilizzati
“dallo Stato o da altro Enti pubblici”.
Tali innovazioni hanno esteso la gamma di ipotesi penalmente rilevanti, svincolandole,
invero, dai precedenti rigidi schemi punitivi