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    Il danneggiamento di sistemi informatici e telematici *

    L’articolo 9 della Legge 547/93, ha inserito nel codice penale l´articolo 635 bis titolato “Danneggiamento di sistemi informatici e telematici ”.
    Successivamente le norme di recepimento sulla Convenzione di Bupadest di cui alla Legge nr.48/08, oltre che modificare il titolato del citato articolo in
    “ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” , hanno introdotto nell’attuale codice penale, nuove ipotesi di reato inserite nel capo I dedicato ai “Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone”, come qui di seguito indicato:

    L’articolo 635bis recita “ salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dal secondo comma del’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’Ufficio:”

    Art. 635ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
    Art. 635quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.


    Art. 635quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). “ Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

    Tutte le fattispecie sono aggravate laddove si configurino le circostanze previste dal secondo comma del’articolo 635 anche se, realisticamente, le ipotesi applicabili risulteranno essere:

    • Danneggiamento commesso con violenza alla persona o minaccia;
    • Fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.


    La particolare considerazione della pericolosità sociale insita nel danneggiamento di sistemi informatici e telematici ha fatto sì, invero, che il legislatore abbia previsto che il reato possa essere perseguibile d´ufficio mentre il mero danneggiamento di dati, informazioni e programmi relativi a soggetti privati è punito con la querela della persona offesa. In quest’ultimo caso, occorrerà che il soggetto passivo del fatto illecito si attivi entro tre mesi dalla conoscenza del fatto reato al fine di manifestare la propria volontà a perseguire l’illecito. La nuova normativa ha, inoltre, meglio evidenziato le modalità di “danneggiamento” attraverso cui si configura la fattispecie criminosa includendovi, come già sopra meglio evidenziato, tutta una serie di ipotesi che ampliano, difatti, lo spettro delle fattispecie criminalmente rilevanti.


    Alla luce della nuova normativa, inoltre, particolare attenzione è stata dedicata alla soglia di punibilità.
    La semplice “condotta” diretta alla commissione del reato, infatti, con eccezione di quanto previsto dall’art. 635 bis, è di per sé già punibile non essendo necessario provare che il comportamento del reo raggiunga lo scopo prefissato, venendo quest’ultimo ad influire solo sulla quantificazione della pena.
    Il legislatore anticipa la soglia di punibilità al fine di meglio sottolineare e quindi sanzionare tutta una serie di comportamenti illeciti riscontrati in questi anni.
    La previsione di queste nuove forme di reato ha, difatti, annullato qualsivoglia riferimento all’art. 420 del C.P. che faceva riferimento ai reati di “attentati ad impianti di pubblica utilità”. Si è scelto volutamente di codificare autonomamente tutti quei comportamenti delittuosi commessi ai danni di “Enti pubblici o, ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”. E’ chiaro che l’attuale normativa ha inteso perseguire tutti quei comportamenti illeciti diretti ad arrecare danno ai sistemi informatici o telematici utilizzati “dallo Stato o da altro Enti pubblici”.
    Tali innovazioni hanno esteso la gamma di ipotesi penalmente rilevanti, svincolandole, invero, dai precedenti rigidi schemi punitivi