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Hacking



    La detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici*

    L’articolo 615-quater, introdotto dalla legge n° 547/93, intitolato “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”, dice:
    "Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all´accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro".
    La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5164 a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell´articolo 617-quater».
    Il quadro delineato dal sopra citato articolo è, quindi, il seguente:
    PENA:
    reclusione sino ad un anno e multa sino a 5164 euro;
    reclusione da 1 a 2 anni e multa sino a 10329 euro (aggravanti di cui al 2° comma)
    PROCEDIBILITÀ:
    d´ ufficio


    Un sistema informatico o telematico richiede di sovente ad ogni utente, al momento dell´accesso, per motivi di sicurezza e/o di addebito di costi (tipicamente in sistemi telematici quali reti di trasmissioni dati, bbs eccetera), un identificativo che può prendere varie denominazioni: codice di accesso, password, number user identification (Itapac), personal identification number (Bancomat - Pos) ed altri.
    La conoscenza di codici altrui permette di inserirsi abusivamente nei sistemi in argomento e tali codici vengono spesso scambiati tra hacker; sempre tra gli hacker è consuetudine scambiarsi consigli, quelle "indicazioni e istruzioni idonee" che, a norma dell´art. 615-quater, integrano la fattispecie di reato.
    Il reato si configura anche quando l´acquisizione abusiva di codici avviene mediante autonoma elaborazione (è il caso dell´hacker che, grazie ad appositi programmi ed alla elevata velocità di elaborazione di un comune pc, riesce, attraverso innumerevoli e ripetuti tentativi, a scoprire codici che consentono l´accesso in sistemi protetti).
    Analogamente all´art. 615 ter, relativo all´accesso abusivo ad un sistema informatico, viene offerta tutela penale esclusivamente se vengono riprodotti, diffusi, comunicati o consegnati codici di sistemi informatici protetti da misure di sicurezza.
    La precisazione "sistemi protetti da misure di sicurezza" risulta tuttavia in questo articolo superflua perchè difficilmente potranno esistere dei codici di accesso riferiti ad un sistema sprovvisto di misure di sicurezza.
    Il legislatore, non potendo prevedere quali saranno i metodi di autenticazione utilizzati in futuro, ha voluto citare, oltre ai codici ed alle parole chiave, anche "gli altri metodi idonei all´accesso" per non rendere la norma obsoleta in breve tempo.


    Analizziamo le singole condotte che, grazie a quanto disposto da questo articolo, assumono rilevanza penale:
    Procurarsi codici: qualunque comportamento attuato al fine di venire a conoscenza degli stessi.
    Riprodurre codici: la creazione di una copia digitale o cartacea o comunque in ogni suo aspetto simile al codice, parola chiave o altro strumento utilizzato.
    Diffondere codici: comunicarli ad altre persone.
    Comunicare codici: trasmetterli in qualunque modo ,verbale o telematico, che non sia prettamente "materiale"
    Consegnare codici: darli materialmente a mezzo di consegna di un floppy disk o altro supporto informatico o meno (es cartaceo) che li contiene.

    Va inoltre ricordato che vi è bisogno, affinchè si verifichi una violazione della norma, di un dolo specifico da parte di chi agisce, quello di volere procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (essenzialmente di natura patrimoniale).
    Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.
    Aggravanti specifiche previste, con riferimento ai punti 1 e 2 del 4° comma dell´art. 617-ter del c.p.:
    • se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
    • se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema.