La frode informatica *L’articolo 10 della legge 547/93, anche detta legge sui “computer crime”, ha inserito nel codice penale l´articolo 640 ter intitolato “Frode informatica”. Questo articolo è stato inserito nel capo II del codice penale che è dedicato ai “Delitti contro il patrimonio mediante frode”. Esso recita:"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal secondo comma numero 1 dell´articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un´altra circostanza aggravante" Il quadro delineato dal citato articolo è, quindi, il seguente:PENA:
PROCEDIBILITA´:
Questa ultima aggravante non risulta sicuramente idonea a contrastare con maggiore efficacia la "frode informatica" ma è stata evidentemente ricevuta a prestito dall´art. 640. Ulteriore aggravante è quella di abuso della mansione di operatore di sistema . Rispetto all´art. 640 (truffa), da cui il 640 ter deriva, è stata eliminata la dizione "con artifizi e raggiri inducendo taluno in errore". Infatti è prevista esclusivamente una tra le due condotte sotto elencate affinchè possa essere perpetrato il reato di frode informatica:
Il tipico modo di operare è quello di alterare o immettere abusivamente
dati all´interno di un computer oppure quello di modificare un programma
così che, una volta in esecuzione, possa far ottenere profitto illegale
al colpevole. Un esempio pratico: la “tecnica del salame”, con cui gli arrotondamenti
effettuati nel calcolo degli interessi dei correntisti di un istituto di credito
vengono fatti confluire in un unico conto corrente, intestato al truffatore. Si specifica che la Legge di ratifica della Convenzione di Budapest nr.48 del 2008 ha introdotto, tra le tante, anche nuove fattispecie in ambito frode commessa nella certificazione di firma elettronica * Articolo redatto da M.V. - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. |