Lo spamming ed il codice in materia di protezione dei dati
personali*
Il d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, meglio noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, permette all´interessato di far valere numerosi diritti. Essi sono, così come indicato nell´ art. 7 titolato” Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”:
Diritto di ottenere la conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Diritto di ottenere l´indicazione:
dell´origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l´ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Diritto di ottenere:
l´aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l´integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l´attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il legislatore ha, quindi, espressamente previsto una prima forma di tutela dell´utente dal fenomeno dello “spamming” introducendo il diritto ad opporsi al trattamento di dati personali effettuato con finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta nonchè per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Tuttavia la forma più intensa di tutela dal citato fenomeno è stata introdotta con l´articolo 130 titolato “Comunicazioni indesiderate”. Esso statuisce che:
L´uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell´interessato.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall´interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell´interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l´interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L´interessato, al momento della raccolta e in occasione dell´invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
É vietato in ogni caso l´invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l´identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l´interessato possa esercitare i diritti di cui all´articolo 7.
In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell´articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Tale articolo, quindi, sostanzialmente vieta, in assenza del consenso dell´interessato, l´utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonchè l´utilizzo di posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo per effettuare comunicazioni commerciali tese al fine sopra citato. Esso vieta, inoltre, l´utilizzo di identità camuffate o celate nell´invio di comunicazioni commerciali o promozionali o effettuate senza l´indicazione del recapito presso il quale l´interessato possa esercitare i diritti di cui all´articolo 7. Tali diritti, ex art 145, possono essere fatti valere dinanzi all´autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. La tutela prevista è di tipo alternativo giacchè il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l´autorità giudiziaria così come la presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un´ulteriore domanda dinanzi all´autorità giudiziaria.Va infine ricordato che il Legislatore ha previsto, per le più gravi violazioni effettuate nel trattamento dei dati personali, alcune sanzioni penali.
L’articolo 167 infatti, titolato “Trattamento illecito di dati”, così recita:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell´articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da
sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito,
se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”
* Articolo redatto da M.V. - Servizio Polizia Postale
e delle Comunicazioni