La Legge n.128 del 21 maggio 2004, meglio nota come legge Urbani, ha apportato
una serie di cambiamenti alla legge n.633 del 22 aprile 1941 in materia di
diritto d’autore.
In particolare la legge in questione riguardava il settore del peer
to peer ed introduceva la punibilità nei casi in cui la violazione
del diritto d’autore era operata con “finalità di profitto” e non più
“per fini di lucro” come, invece, previsto con la precedente normativa. .
Il trarne profitto presuppone un vantaggio per l’autore, concetto sicuramente
più ampio del fine di lucro che indicava un accrescimento del patrimonio
economico.
Il D.L. N.7 del 31 gennaio 2005 introduce nuovamente il fine di lucro all’
art.171 ter,comma 1 e comma 2, lettera a-bis della legge 633/41 restringendo
di fatto l’applicabilità della norma.
Con detta espressione deve intendersi, come specificato in una sentenza della
Corte Suprema, un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento
patrimoniale da parte dell’autore dell’illecito.
Il quadro attuale risulta, quindi, essere il seguente:
- chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera di ingegno
o parte di essa è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065”(art.171
l.633/41)
- il semplice downloader
(scaricare file protetti senza mettere nulla in condivisione) , è punito
con una sanzione amministrativa e con sanzioni accessorie della confisca del
materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano
a diffusione nazionale (art.174 ter l.633/44)
- chi con finalità di lucro mette in condivisione (uploader)
file protetti dal diritto d’autore è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (art.17 ter )