La diffusione di computer virus e di apparecchiature dirette a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico. L´art.615-quinquies, introdotto dalla legge n°
48 del 2008, legge con la quale è stata ratificata in Italia la Convenzione
sul cybercrime di Budapest, rende penalmente perseguibile la diffusione di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il
normale funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Tale articolo recita testualmente: «Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329». É stata voluta dal Legislatore la procedibilità di ufficio
non essendo necessaria alcuna delle ordinarie condizioni di procedibilità
(querela etc) affinché si possa dare inizio al relativo procedimento
penale a carico del reo di tale reato. Come noto, tali programmi, introdotti in un ambiente informatico, provocano
anomalie di funzionamento che possono giungere, nei casi più gravi,
alla distruzione totale dei dati ed all´interruzione del funzionamento
del sistema. Se fosse stato utilizzato tale termine, non si sarebbe potuta offrire tutela
penale nel caso in cui i dati contenuti in un pc fossero stati danneggiati
o distrutti da un programma non avente tali caratteristiche mentre è
nota l´esistenza di alcune routine che comportano tale effetto pur non
avendo la capacità di auto replicarsi. Si tratta di un così detto reato di pericolo giacchè, il verificarsi dell´evento "danneggiamento" è sanzionato, a seconda dei casi, dall´articolo 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ), dall´articolo 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), dall´articolo 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) o dall´articolo 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). Risulta quindi impossibile che si configuri il tentativo di diffondere programmi
diretti a danneggiare o interrompere il normale funzionamento di un sistema
informatico poichè il tentativo è definito nel nostro codice
penale come il compimento di atti diretti in modo non equivoco a compiere
un delitto se l´azione non si compie o l´evento non si verifica. La norma appare attuale poichè sanziona sia la diffusione di computer
virus a mezzo di consegna di floppy disk che per via telematica. Tale interpretazione porterebbe la polizia giudiziaria a denunciare all´Autorità
giudiziaria migliaia di persone poiché responsabili, almeno colposamente,
del reato. Occorre inoltre ricordare che, poiché il reato è perseguibile
di ufficio, la polizia giudiziaria dovrebbe, anche senza che il danneggiato
sporga querela, così come previsto dall´articolo 55 del codice
di procedura penale, “ anche di propria iniziativa, prendere notizia del reato,
………ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti
di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l´applicazione
della legge penale”. Ciò significa che, rientrando tale reato tra i delitti e non essendo
espressamente prevista dalla legge alcuna ipotesi di delitto preterintenzionale
o colposo relativo all´ art 615 quinquies, risulta necessaria da parte
"dell´untore" la volontà e la consapevolezza del danneggiamento
o dell´alterazione del funzionamento del sistema che occorrerà
al sistema al quale verrà trasmesso il virus affinché tale soggetto
possa venire perseguito quale reo. |