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Hacking



    La diffusione di computer virus e di apparecchiature dirette a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico.

    L´art.615-quinquies, introdotto dalla legge n° 48 del 2008, legge con la quale è stata ratificata in Italia la Convenzione sul cybercrime di Budapest, rende penalmente perseguibile la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il normale funzionamento di un sistema informatico o telematico.

    Tale articolo recita testualmente:

    «Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

    É stata voluta dal Legislatore la procedibilità di ufficio non essendo necessaria alcuna delle ordinarie condizioni di procedibilità (querela etc) affinché si possa dare inizio al relativo procedimento penale a carico del reo di tale reato.
    I programmi ai quali si fa riferimento in questo articolo sono comunemente conosciuti col nome di computer "virus".

    Come noto, tali programmi, introdotti in un ambiente informatico, provocano anomalie di funzionamento che possono giungere, nei casi più gravi, alla distruzione totale dei dati ed all´interruzione del funzionamento del sistema.
    Il Legislatore ha dimostrato particolare attenzione e lungimiranza utilizzando nell´articolo il termine “ apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere(il funzionamento di) un sistema informatico” anzichè quello di “computer-virus”. Infatti, la definizione di computer virus è riferibile esclusivamente ad un programma in grado di auto replicarsi (analogamente ai virus biologici).

    Se fosse stato utilizzato tale termine, non si sarebbe potuta offrire tutela penale nel caso in cui i dati contenuti in un pc fossero stati danneggiati o distrutti da un programma non avente tali caratteristiche mentre è nota l´esistenza di alcune routine che comportano tale effetto pur non avendo la capacità di auto replicarsi.
    Inoltre, con la definizione utilizzata il Legislatore ha voluto essere estremamente generico così da mantenere la norma attuale negli anni.
    Affinché il reato si compia non è necessario l´effettivo danneggiamento o l´alterazione del funzionamento del sistema informatico poiché, come specificato nell´articolo, è sufficiente che l’apparecchiatura, il dispositivo o il programma informatico siano stati prodotti, diffusi o comunque messi a disposizione con lo scopo di danneggiare il sistema informatico o le informazioni ed i dati in esso contenuti.

    Si tratta di un così detto reato di pericolo giacchè, il verificarsi dell´evento "danneggiamento" è sanzionato, a seconda dei casi, dall´articolo 635 bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ), dall´articolo 635 ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), dall´articolo 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) o dall´articolo 635 quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

    Risulta quindi impossibile che si configuri il tentativo di diffondere programmi diretti a danneggiare o interrompere il normale funzionamento di un sistema informatico poichè il tentativo è definito nel nostro codice penale come il compimento di atti diretti in modo non equivoco a compiere un delitto se l´azione non si compie o l´evento non si verifica.
    Ne deriva che in presenza di tali atti siamo già di fronte al compimento del reato di cui al 615 quinquies e non semplicemente ad un tentativo.

    La norma appare attuale poichè sanziona sia la diffusione di computer virus a mezzo di consegna di floppy disk che per via telematica.
    É infatti universalmente noto ad ogni utente della Rete che la nuova modalità di diffusione di questi dannosi programmi sia indiscutibilmente quella telematica.
    I fatti di cronaca relativi alla diffusione a livello mondiale di virus quali "Melissa" ed "I love you" , i quali si propagavano allegati a messaggi di posta elettronica, ne hanno fornito ampia prova.
    Dal testo di detto articolo sembrerebbero punibili anche coloro i quali diffondono computer virus senza averne contezza né volontà.

    Tale interpretazione porterebbe la polizia giudiziaria a denunciare all´Autorità giudiziaria migliaia di persone poiché responsabili, almeno colposamente, del reato.
    Basti pensare a virus quali Melissa i quali prelevavano dalla rubrica del client di posta elettronica della ignara vittima alcuni indirizzi di posta elettronica a cui spedire messaggi contenenti il virus.

    Occorre inoltre ricordare che, poiché il reato è perseguibile di ufficio, la polizia giudiziaria dovrebbe, anche senza che il danneggiato sporga querela, così come previsto dall´articolo 55 del codice di procedura penale, “ anche di propria iniziativa, prendere notizia del reato, ………ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l´applicazione della legge penale”.
    Vi è però da rilevare che l´articolo 42 del codice penale recita testualmente: nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l´ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l´ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge………….

    Ciò significa che, rientrando tale reato tra i delitti e non essendo espressamente prevista dalla legge alcuna ipotesi di delitto preterintenzionale o colposo relativo all´ art 615 quinquies, risulta necessaria da parte "dell´untore" la volontà e la consapevolezza del danneggiamento o dell´alterazione del funzionamento del sistema che occorrerà al sistema al quale verrà trasmesso il virus affinché tale soggetto possa venire perseguito quale reo.