Approfondimenti generali

La denuncia di privati

L’art. 333 c.c.p. del codice di procedura penale statuisce, riguardo alla denuncia di privati, che “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”.

Quanto al contenuto della denuncia esso, così come indicato dall´articolo 332 del codice di procedura penale, è costituito dalla esposizione degli elementi essenziali del fatto nonché, quando è possibile, dalle generalità, dal domicilio e da quanto altro possa portare alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La denuncia quindi, secondo quanto sopra esposto, può essere relativa esclusivamente ad un reato perseguibile di ufficio ossia ad un reato che non necessita di alcuna manifestazione di volontà, da parte della vittima, né di alcuna autorizzazione “esterna” al sistema penale per essere perseguito.

Può essere proposta da ogni persona che abbia notizia di tale tipo di reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Essa, come statuito dall´articolo 333 del codice di procedura penale, deve essere obbligatoriamente resa:

  •     dal cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge preveda la pena dell´ergastolo (art.364 codice penale);
  •     da chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 c.p.);
  •     da chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art.709 c.p.);
  •     da chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 C.P.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 comma 6 L.18/4/1975, n. 110);
  •      da chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 comma 3 L.110/1975). Chiunque rinvenga un´arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l´autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art.20 co.5 L.110/1975);
  •     dai rappresentanti di enti sportivi che, nell´esercizio o a causa delle loro funzioni, hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive.

In tutti gli altri casi la proposizione della denuncia da parte del cittadino è facoltativa ed è quindi rimessa alla sua libera scelta.

Essa può essere presentata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (presente nelle Questure, nei Commissariati di P.S. e nelle Compagnie e Stazioni dei Carabinieri):

  •     in forma orale, ed in tal caso lo stesso redigerà verbale,
  •     in forma scritta, sottoscritta dal denunciante o dal procuratore speciale.

Generalmente non vi è alcun termine temporale entro il quale proporre la denuncia quando questa è facoltativa.

Diversamente, quando essa è obbligatoria, apposite disposizioni, contenute nel codice penale, stabiliscono il termine entro il quale deve essere proposta.

Inoltre, ex art. 107 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall´autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata.