Carte di credito e Bancomat
Approfondimenti normativi
L'illecito utilizzo di carte di debito e credito nella rete Internet è considerato nel "sentire popolare" il classico esempio di frode informatica. Tuttavia lo stesso non è sanzionato con l'art. 640 ter titolato "Frode informatica" e le motivazioni sono le seguenti. Nell'illecito utilizzo di carte di credito, infatti, non si ravvisa l'alterazione di un sistema informatico o l'intervento su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, condotte necessarie per la realizzazione della frode informatica. L'articolo di legge utilizzato per sanzionare l'illecito utilizzo di carte di credito sulla rete Internet è invece il 493 ter. del Codice Penale (C.P.) che recita:
"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".
Il quadro delineato dal sopra menzionato articolo risulta il seguente:
PENA: reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1550 euro
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio
Nel 1991 il legislatore, per fronteggiare il fenomeno connesso all’utilizzo fraudolento delle carte di credito o di qualsiasi altro analogo documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, aveva inserito una nuova fattispecie penale (art 12 L. 197/91 riformulato dal successivo art 55 D. L.vo 231 del 2007) con l’obiettivo di inasprire le pene per una serie di condotte riferibili all’uso fraudolento delle stesse. Conseguentemente all’abrogazione di tali disposizioni di Legge, l’art.4 del D. Lgs 01.03.2018 nr. 21 ha introdotto nel Codice Penale l’art. 493 ter.
In particolare tale norma, prevedendo un limite edittale di pena maggiore rispetto al reato di cui all´art.640 c.p.(truffa), articolo precedentemente applicato alle condotte in argomento, oltre a stabilire la procedibilità d'ufficio ha attribuito la competenza, prima ancora dell´istituzione del giudice unico, al tribunale.
L'applicazione di tale normativa ha consentito agli uffici di Polizia impegnati nel contrasto a tali manifestazioni criminose di ottenere ottimi risultati e scoprire sempre nuove modalità di perpetrazione del reato. La diffusione di Internet e la possibilità di effettuare pagamenti on line attraverso la carta di credito ha offerto nuovi spazi per coloro che intendono servirsi di tale strumento per compiere illeciti dando vita ad una casistica che ha assunto una crescita notevole. Le truffe per via telematica assumono proprie peculiarità soprattutto se rapportate a quelle perpetrate con i sistemi tradizionali (sempre attraverso l´uso di carte di credito).Una prima caratteristica evidenzia che la media della somma truffata per ogni singola transazione è molto modesta, dell´ordine di qualche decina di euro. Un secondo elemento riguarda la sostanziale stabilità del numero delle truffe commesse con i sistemi tradizionali a fronte di quelle perpetrate via Internet che registrano invece un aumento esponenziale.Le transazioni di solito avvengono con accrediti a favore di società estere che gestiscono le transazioni on-line per conto di siti web che vendono prevalentemente immagini pornografiche o servizi telematici.
In questo caso la compravendita viene effettuata direttamente per via telematica riguardando beni immateriali che non necessitano, pertanto, di essere recapitati presso un indirizzo fisico . Poiché questo genere di reato viene commesso anche in danno di soggetti che non hanno mai usato carte di credito per compiere operazioni on line, è evidente che i numeri della carta non vengano intercettati mentre viaggiano in Rete, ma che gli autori della truffa ne siano comunque venuti a conoscenza in uno di questi modi:
- agire come "merchant account" cioè offrire un servizio di intermediazione per poi riutilizzare illecitamente i numeri di carta di credito di cui si è entrati in possesso;
- aver generato numeri di carta di credito utilizzando generatori software ad hoc;
- avere complici all´interno delle strutture finanziarie che si occupano della gestione delle carte di credito
Si evidenzia che, qualora un soggetto, illecitamente, effettuasse acquisti effettuando pagamenti per mezzo di carta di credito sulla rete Internet semplicemente utilizzando i dati carpiti ( numero della carta di credito e data di scadenza), pur non essendo fisicamente in possesso della carta a cui i codici si riferiscono, esso porrebbe in atto due diverse figure di reato: quello previsto dall’art. 493 ter C.P., nel momento in cui il soggetto utilizza il codice della carta di credito, e quello previsto dall’art. 640 C.P., nel momento in cui, con l’utilizzo illecito della carta di credito, viene perfezionato il contratto d’acquisto del bene.