Diritto d'autore

Approfondimenti normativi

Legge 22 aprile 1941, n.633

Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La Legge n.128 del 21 maggio 2004, meglio nota come legge Urbani, ha apportato una serie di cambiamenti alla legge n.633 del 22 aprile 1941 in materia di diritto d’autore.

In particolare la legge in questione riguardava il settore del peer to peer ed introduceva la punibilità nei casi in cui la violazione del diritto d’autore era operata con “finalità di profitto” e non più “per fini di lucro” come, invece, previsto con la precedente normativa.

Il trarne profitto presuppone un vantaggio per l’autore, concetto sicuramente più ampio del fine di lucro che indicava un accrescimento del patrimonio economico.

Il D.L. N.7 del 31 gennaio 2005 introduce nuovamente il fine di lucro all’ art.171 ter,comma 1 e comma 2, lettera a-bis della legge 633/41 restringendo di fatto l’applicabilità della norma.

Con detta espressione deve intendersi, come specificato in una sentenza della Corte Suprema, un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore dell’illecito.

La legge prevede severe sanzioni in caso di violazione del diritto d’autore:

     - chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera di ingegno o parte di essa è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065”(art.171 l.633/41)

   - il semplice downloader (scaricare file protetti senza mettere nulla in condivisione) , è punito con una sanzione amministrativa e con sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art.174 ter l.633/44)

 - chi con finalità di lucro mette in condivisione (uploader) file protetti dal diritto d’autore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (art.171 ter )

La Legge 2 del 9 gennaio 2008 “ Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”, all' articolo 2 introduce dopo il 1 comma dell’art.70 Legge 633/41 il comma 1bis che recita:

"E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico  o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma."

 

Il Parlamento EU e la riforma del Copyright nel mercato unico digitale – Direttiva sul diritto d’autore -

La direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale è la nuova proposta di legge approvata dal Parlamento Ue, in seduta plenaria, il 12 settembre 2018. E’ opportuno specificare che l’iter della normativa non è concluso. Infatti dopo la fase di dialogo tra Parlamento, Commissione e Consiglio, il testo definitivo è stato ripresentato al Parlamento U.E. per arrivare alla norma che se approvata in via definitiva introdurrà nuove regole per tutelare il diritto d’autore e cambierà notevolmente la libera circolazione delle informazioni online.  

Cosa cambia con la riforma del copyright?
La riforma nasce con l’obiettivo di proteggere il lavoro dell’autore o del creatore di un contenuto che finisce on line e gli interessi di coloro, come gli editori o le televisioni, che contribuiscono a rendere il contenuto (che può ad esempio essere un film, un articolo di giornale, ma anche un software) al pubblico.
Il confronto si è concentrato soprattutto su due articoli, l’11 e il 13. Il primo prevede un diritto per gli editori, i grandi editori di giornali, la possibilità di autorizzare o bloccare l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni prevedendo anche una nuova remunerazione per l’editore. In breve le grandi piattaforme on-line, come per esempio Google e Facebook, per poter pubblicare e condividere notizie e/o articoli, dovrebbero corrispondere una vera e propria tassa.  


Articolo 11 – Creazione di un nuovo diritto per gli editori. 
La nuova direttiva sul diritto d’autore consentirebbe agli editori di tutelare con il copyright anche le pubblicazioni giornalistiche. Sulla base di questo nuovo diritto, gli editori sarebbero in grado di concludere accordi di licenza con gli aggregatori di notizie – come ad esempio Google News, Google Feed etc – per vedersi accordata una “remunerazione”. Gli emendamenti hanno precisato che il principio riguarda le grandi piattaforme e non quindi i privati e l’uso non commerciale. Per esempio Wikipedia, essendo una piattaforma dedicata alla conoscenza condivisa, ne è esente.

Articolo 13 – Maggiore responsabilità delle piattaforme.  
L’art. 13 prevede sostanzialmente che le piattaforme online applichino un controllo su tutto ciò che viene caricato dai loro utenti, in modo da escludere la pubblicazione di contenuti “protetti dal diritto d’autore” e sul quale gli utenti non detengono diritti. In breve, chi conserva e offre accessibili al pubblico “grandi quantità di opere caricate dagli utenti” dovrebbe adottare misure specifiche e appropriate per assicurare il corretto funzionamento degli accordi stipulati con i titolari dei diritti, al fine di evidenziare e/o rimuovere/bloccare i contenuti protetti da copyright. In conclusione tutti i contenuti caricati on-line nell’Unione Europea devono essere prima controllati e poi pubblicati in modo da evitare che materiale coperto dal copyright possa finire on-line senza le dovute tutele.