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Approfondimenti normativi

Le condotte relative alle truffe perpetrate mediante l´impiego di piattaforme virtuali riconducono ad una serie di tipologie ben definite riassumibili nelle seguenti ipotesi:

·        la descrizione di un oggetto nel quale si fa esplicito riferimento a un modello o una marca più pregiata, nel tentativo di ingannare il compratore o comunque di influenzarlo indebitamente;

·        vendita di un oggetto dichiarando caratteristiche non vere, ad esempio un oggetto in pessime condizioni che viene descritto come "praticamente nuovo";

·        mancato recapito della merce legittimante acquistata.

·        mancato invio di compenso spettante al venditore.

Tali condotte richiamano la fattispecie di reato prevista dall´art. 640 c.p.- Truffa

 

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1549 euro:

    se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (c.p.32 quater) o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

    se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l´erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell´ Autorità (c.p.661).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’ altra circostanza aggravante."

Il reato di truffa prevede una struttura logica in cui la condotta criminosa si sostanzia nella previsione dell´utilizzo di artifizi e raggiri. Che cosa si intende per artifizi e raggiri? La dottrina e la giurisprudenza costante sono concordi nel ritenere i primi consistenti in un´alterazione della realtà, i secondi consistenti nell´esposizione di menzogne corredate da ragionamenti idonei a ritenerle veritiere.

Nel caso di acquisiti su piattaforme virtuali è verosimile anche la previsione della cosidetta “Truffa contrattuale” in quanto nella dinamica tra acquirente e venditore si realizza un negozio giuridico, quale manifestazione di volontà delle parti finalizzata ad un risultato concordato a cui l´ordinamento collega effetti di ordine giuridico in linea con quanto desiderato. In tale ipotesi gli artifizi ed i raggiri sono finalizzati ad incidere sul processo di volizione del soggetto passivo al fine di fargli concludere un contratto, sia negli elementi essenziali sia accessori. Sul piano civilistico vi è la possibilità di esperire un’azione di annullamento ex art. 1441 c.c. e seguenti. In altre parole la truffa contrattuale si realizza laddove vi sia un consenso estorto in modo fraudolento per la conclusione ed il contenuto di un contratto che non si sarebbero realizzati laddove vi fosse stata l´esposizione veritiera dei fatti.