Pedofilia online

Adescamento OnLine

Gli adulti che hanno interesse sessuale verso i minori conoscono molto bene il mondo dei giovani e, per questo, chi è particolarmente interessato a preadolescenti e adolescenti sfrutta l’attuale forte coinvolgimento delle nuove generazioni, la tendenza al narcisismo e al presenzialismo tipico dell’età, la curiosità sessuale, per avviare relazioni via web. L’adulto abusante, spesso indicato come groomer, mira a costruire un legame “pseudo affettivo”, farcito di emoticons, linguaggio edulcorato e fantasie di innamoramento, per preparare il terreno a richieste di immagini sessuali, induzioni a atti di autoerotismo, sino ad arrivare a proporre un incontro sessuale off-line. 
La forte diffusione in Italia della connettività tramite mobile e la forte attrattiva esercitata dai socialnetwork sui giovani hanno spinto progressivamente gli abusanti a privilegiare i contatti via web, anche per la poca discrezione e la scarsa diffidenza che le nuove tecnologie inducono nei ragazzi stessi, spesso poco controllati dai genitori e labilmente consapevoli della qualità e della quantità di informazioni personali accessibili in rete. La localizzazione automatica di foto e post sui social, l’abitudine alla condivisione di informazioni private, la connessione h24, rendono la navigazione e la socializzazione dei giovani online non priva di rischi reali.
Anche le nuove piattaforme di gioco online sono diventate un luogo virtuale dove la proverbiale conoscenza da parte dei pedofili del mondo giovanile li conduce alla ricerca di ragazzi/e e, ad oggi, anche di bambini.

L’art. 609undecies del c.p. definisce l’adescamento come qualsiasi atto compiuto da un adulto che con lusinghe, minacce o altri espedienti, ha lo scopo di ottenere la fiducia di un minore di anni 16, per avere foto, video, approcci e incontri sessuali, anche su socialnetwork, servizi di messaggistica istantanea o in chat.
Gli adolescenti oggi usano la rete per scambiarsi confidenze, per corteggiarsi, per esplorare la sessualità con grande naturalezza: molti pedofili sanno che la presenza dei minori sui social è ormai massiccia e utilizzano queste piattaforme per “avvicinarli”, costruire legami pseudo-affettivi e preparare il terreno alla richiesta di immagini e azioni sessuali tecnomediate, sino ad arrivare ad incontri reali.

E’ importante ricordare che:

  • Gli insegnanti in quanto pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di denunciare fatti penalmente rilevanti (reati) subiti dagli studenti
  • L’adescamento è un reato procedibile d’ufficio che deve essere denunciato all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine
  • Se si ha il sentore che uno/a studente/ssa sia in contatto in rete con un adulto sconosciuto, è importante denunciare e informare la famiglia perché possa attivarsi per proteggere la vittima
  • I luoghi virtuali in cui più spesso gli adulti adescano minorenni sono quelli da loro più frequentati: socialnetwork, messaggistica istantanea, piattaforme di gioco online, etc.
  • Con la legge 38/2006 è stato istituito il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online della Polizia di Stato quale organo di coordinamento operativo per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori in rete

Sappiate che:

  • Gli adescatori spesso mentono sulla loro età anagrafica, presentandosi alle vittime come coetanei 
  • L’escalation di un adescamento è imprevedibile: la relazione virtuale può durare mesi oppure portare ad un incontro nel giro di un pomeriggio 
  • I minori più a rischio sono quelli che passano molte ore in rete, soli e senza un controllo

 

Il Collezionismo  e la Pedopornografia

Quella dello scambio di immagini illegali tra utenti della rete è la dimensione più significativa del fenomeno della pedofilia on-line.
Lo scambio di materiale avviene attraverso l’uso di qualsiasi spazio o servizio web e, nel corso del tempo, le modalità si sono modellate sulle nuove opportunità tecnologiche attraverso le quali interagire, dapprima le chat tematiche, poi i vari circuiti di file sharing, i forum, i socialnetwork, per approdare più di recente al cloud ed alle reti darknet, porzioni del web nelle quali l’irrintracciabilità e l’anonimizzazione sono caratteristiche preponderanti.
La pedopornografia ha diretta derivazione dall’abuso sessuale di piccole vittime. Gli abusanti reali di bambini che, per condizione familiare o lavorativa hanno contatti con piccole vittime, producono foto e filmati di violenza sessuale per diffonderli nei circuiti on-line del deepweb, convinti di essere protetti da una maggiore riservatezza e sicuri di ricoprire, nella “comunità pedofila” un ruolo privilegiato.

 

La commercializzazione di immagini e le nuove forme di prostituzione minorile online 

La commercializzazione rappresenta la dimensione organizzata, il business che proviene dalla produzione e dalla vendita di pedopornografia in siti a pagamento.
L’attuale nuova tendenza è quella che sfrutta i servizi del web per la prostituzione di minori, ovvero per la perpetrazione di abusi dietro pagamento da parte di committenti che fruiscono della visione di tali comportamenti delittuosi. 

L’apologia e l’istigazione a pratiche di pedofilia

Pseudo-scienziati e sedicenti rappresentanti di associazioni pro-pedofilia declamano su siti on-line tesi a sostegno dell’innocuità dei contatti e dei rapporti sessualizzati tra adulti e bambini, elencando argomentazioni “scientifiche”, letterarie e pseudogiuridiche.
Con la Ratifica della Convenzione di Lanzarote, avvenuta attraverso la promulgazione della Legge n.172/2012, questa tipologia di siti può ricondursi alle previsioni di apologia ed istigazione delle pratiche in argomento contemplate nell’art 414 bis c.p.
 La fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa apologia di uno o più dei seguenti delitti  in danno di minori:
⦁    prostituzione minorile (art. 600-bis);
⦁    pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1); 
⦁    turismo sessuale (art. 600-quinquies);
⦁    violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609-bis e 609-octies);
⦁    atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);
⦁    corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).
Chi quindi gestisce e alimenta con nuove tesi questo genere di siti commette un reato e può essere perseguito legalmente.
Tali condotte istigatorie sono anche alla base delle comunità pedofile organizzate in vere e proprie catene gerarchiche e dove gli affiliati sono sottoposti a regole di funzionamento tra le quali l’obbligo di scambiare materiale pedopornografico seguendo specifiche indicazioni dettate dagli amministratori della comunità pedofila.