Segnalazioni

Denuncia in materia TLC

Approfondisci l’argomento: come denunciare un reato telematico.

Dal 1° Novembre 2010, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la determinazione n.12/SG/2010, ha disposto che le denunce nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica dovranno pervenire tramite il nuovo Modello D, e trasmesse, esclusivamente, per via telematica, come già contemplato dalla delibera 709/09/CONS. A tale fine, Agcom ha predisposto una casella di posta elettronica certificata dedicata, denunce_ugsv@cert.agcom.it.

La segnalazione effettuata mediante la compilazione e l’invio del modello D, comporta l’apertura di un procedimento sanzionatorio, finalizzato unicamente ad accertare e sanzionare un’ eventuale condotta contra jus da parte dell’operatore e non apre un contenzioso finalizzato a risolvere la controversia privata tra utente e operatore.

Nel caso in cui l’utente (persona fisica o giuridica) ritenga di aver subito una violazione di un proprio diritto o interesse (ad es. si ritrova in bolletta importi relativi a traffici telefonici verso numerazioni speciali a sovraprezzo, attivazione di servizi non richiesti ecc) da enti gestori del servizio di telecomunicazione, per aprire il contenzioso, potrà trovare utili informazioni su disservizi e conciliazione all'interno della pagina Telefonia.

Con la delibera 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2 comma 12 della Legge 481 del 14 novembre 1995” entrata in vigore il 15 marzo 2011, l’Agcom regola la materia degli indennizzi applicati nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e TV a pagamento. L’esigenza è quella di assicurare, in sede di definizione delle controversie, parità di trattamento agli utenti che subiscono il medesimo disservizio nonché quella di stabilire una diversificazione degli indennizzi in relazione alla gravità dell’inadempimento riscontrato. La delibera dispone, inoltre, che l’accertamento dovrà essere espletato entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione di disservizio da parte dell’utente, per ulteriori approfondimenti sull’argomento, potrà essere consultata la documentazione pubblicata sul sito dell’Agcom al seguente link: vedi qui.

Nel Gennaio 2011 l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ha pubblicato un manuale di facile consultazione e diviso per argomenti intitolato “I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica“ allo scopo di semplificare e rendere accessibile a tutti gli utenti la conoscenza dei propri diritti nel settore delle comunicazioni elettroniche, individuando per ciascun problema le disposizioni da applicare e le procedure per segnalare disservizi, ottenere risposte e far valere le proprie ragioni. In particolare nella sezione VI “Tutela dell’Utente”, vengono illustrate le procedure da adottare per attivare una controversia o per presentare una denuncia. Detto manuale può essere utilmente reperito all’indirizzo: vedi qui.